Registro provinciale delle persone giuridiche private

Cos'è il Registro
Il Registro provinciale delle persone giuridiche private è un registro pubblico, il quale racchiude le informazioni di carattere giuridico ed economico di tutti gli enti - ossia le associazioni e le Fondazioni che operano nelle materie di competenza provinciale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito del territorio del Trentino - ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica, con sede nella Provincia autonoma di Trento.

Descrizione

Il registro provinciale è stato istituito con la deliberazione della Giunta provinciale numero 3622 del 28 dicembre 2001.

Contestualmente, la stessa ha attribuito al Dirigente competente nella materia dei contratti pubblici l'autorità in ordine alla tenuta dello stesso: dall’adozione del provvedimento di riconoscimento ai controlli, dall’approvazione delle modifiche statutarie fino alla dichiarazione di estinzione e alla successiva cancellazione della persona giuridica.

Infine, con la deliberazione 1125 del 1 agosto 2025 contenente "Modifiche all'atto organizzativo della Provincia" ha trasferito la competenza in materia di Registro delle persone giuridiche private al Dipartimento organizzazione, personale e innovazione e, nello specifico, al Servizio sicurezza e gestioni comuni.

Ai sensi dell'art. 25 del codice civile, al reggente dello stesso è assegnato il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, con l'attribuzione di poteri sostitutivi, ispettivi e decisori, laddove si rendesse necessario l'intervento.

Il Registro assolve alla funzione di pubblicità legale nonché a quella anagrafico-certificativa.

L’iscrizione è obbligatoria per le fondazioni, le quali vengono in esistenza con il riconoscimento, mentre è facoltativa per le associazioni, che possono giuridicamente esistere a prescindere dallo stesso.

Effetti giuridici dell'iscrizione: mediante l’iscrizione nel Registro le associazioni e le fondazioni - analogamente a quanto previsto in diritto commerciale per le società di capitali rispetto alle società di persone - acquistano l’autonomia patrimoniale; pertanto, il patrimonio dell’ente (associazione o fondazione che sia) rimane nettamente separato da quello peculiare degli amministratori. Tale situazione giuridica comporta che i creditori dell’ente non potranno, quindi, pretendere che gli amministratori rispondano di eventuali posizioni debitorie dell’ente medesimo con il loro patrimonio personale.

Contenuti del Registro

Nel Registro devono essere indicati, e sono effettivamente conservati, i seguenti elementi:

  • la data dell'atto costitutivo e lo statuto;
  • la denominazione sociale o fondativa;
  • lo scopo e le finalità statutarie;
  • il patrimonio;
  • la durata (qualora espressa nell’atto costitutivo);
  • la sede legale;
  • il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Inoltre, devono essere iscritte nel Registro:

  • le modifiche apportate allo statuto, a seguito di approvazione da parte della Provincia con un procedimento amministrativo all'uopo designato e con termini prestabiliti (90 giorni);
  • il trasferimento della sede principale nonché l'istituzione di eventuali sedi secondarie;
  • la sostituzione degli amministratori, con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
  • le deliberazioni di scioglimento o i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, accertano l'estinzione e dispongono la cancellazione della persona iscritta;
  • le generalità di eventuali liquidatori;
  • tutti gli altri atti e fatti l'iscrizione dei quali è espressamente contemplata da norme di legge o di regolamento (ad esempio fusioni e trasformazioni omogenee ed eterogenee).

Si precisa che, eccezion fatta per alcune periodiche verifiche condotte a campione, la veridicità e l'attualità di tutte le precedenti informazioni discende dalla volontaria messa in comunicazione da parte della persona riconosciuta di ogni variazione che intervenga, sia per quanto concerne gli amministratori e i revisori, sia per quanto riguarda la correntezza della sede e ogni altra informazione rilevante.

Il contenuto del Registro e le sue attribuzioni sono sancite dalla normativa di riferimento:

  • Libro I Titolo II Capo I del Codice civile;
  • Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al R.D. 30/03/1942 n. 318;
  • articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"
  • deliberazioni della Giunta Provinciale: n. 2902 di data 17 novembre 2000, n. 3622 del 28 dicembre 2001, n. 91 del 27 gennaio 2017 e n. 2319 del 16 dicembre 2022.

Controllo e vigilanza (ex art. 25 del codice civile)

La Provincia Autonoma di Trento - e, nello specifico, l'ufficio del Registro - è chiamata a esercitare le funzioni di controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni: annualmente l'ufficio del Registro riceve e analizza le dichiarazioni di attestazione contabile e dell'attività delle Fondazioni iscritte, al fine di appurare l’adeguatezza del patrimonio e la congruenza delle stesse rispetto agli scopi statutari prefissati.

Per le associazioni iscritte nel Registro, la Provincia può richiedere periodicamente dati e informazioni onde valutare la capacità patrimoniale e la congruenza delle attività svolte rispetto agli scopi statutari e per il raggiungimento dei medesimi.

Da ultimo, con precipuo riferimento alle Fondazioni, con la Delibera della Giunta provinciale numero 2319 del 16 dicembre 2022 sono state semplificate le modalità di svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza.

Trasparenza e accesso agli atti

Il Registro provinciale delle persone giuridiche private è, come detto, un registro pubblico; per tale ragione i dati possono essere consultati attraverso la documentazione a tale scopo pubblicata infra.

È ammessa la libera consultazione nonché l'estrazione di copia. Non è, per converso, in alcun modo concessa la modifica o la diffusione di dati alterati o manomessi.

È, inoltre, possibile, per gli aventi diritto, richiedere l'emissione di certificati d'iscrizione, validi per le sole finalità consentite dalla legge. L'instanzia dovrà essere munita di numero 2 marche da bollo di importo pari a €uro 16,00 cadauna, laddove l'ente richiedente non possa vantare un titolo di esenzione dal pagamento, che dovrà, in ogni caso, essere dichiarato nella domanda medesima a pena d'inamissibilità. 

È, infine, consentito, avere accesso agli atti del procedimento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui alle normative di riferimento (LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo") 

NB: per gli utenti interessati si ricorda che è sempre possibile presentare istanze, con le seguenti modalità:

La documentazione consegnata personalmente o recapitata con raccomandata AR dovrà necessariamente recare la sottoscrizione olografa del dichiarante, legale rappresentante o incaricato - munito di specifico mandato -, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione inviata tramite posta elettronica certificata alla e-mail PEC del Servizio dovrà, invece, essere sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 atteso che “l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere”, sia per quanto concerne l'istanza che la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in formato PDF. E' altresì ammessa la trasmissione documentale via pec di documentazione scansionata con strumentazione hardware a ciò adibita, purché munita di sottoscrizione olografa e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Reg.Pers.Giur 3.4.25 (File vnd.ms-excel 68,50 kB)
641120111mod dichiarazione filigrana sigillo (File vnd.oasis.opendoc... 197,71 kB)
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ISTANZA RICONOSCIMENTO (File msword 35,50 kB)
ISTANZA NUOVA COSTITUZIONE (File msword 31,00 kB)
Sindaci rev tratt.dati (File zip 223,06 kB)

Riferimenti temporali

Data di inizio validità

26/03/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 17/10/2025 07:37

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