Informazioni generali
Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, previste dall'allegato A della Legge provinciale 3/2006, sono enti dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto da questa legge e dai regolamenti attuativi. Le istituzioni progettano ed erogano l'offerta di istruzione e formazione prevista dal sistema educativo provinciale e svolgono la propria attività nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e in particolare alle istituzioni scolastiche, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Le istituzioni scolastiche e formative realizzano il servizio educativo secondo criteri di adeguatezza, differenziazione, partecipazione e leale collaborazione, sia con riferimento alle attese delle famiglie e alle capacità e caratteristiche specifiche degli studenti e degli altri soggetti della comunità scolastica, sia con riguardo all'esigenza d'integrazione e di dialogo con le comunità locali, con le altre autonomie funzionali, con il contesto sociale e professionale, con il mondo del lavoro e con le espressioni della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.