Competenze e funzioni
La Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo è chiamata ad esprimere un parere tecnico in materia di agibilità ai fini della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento; tale parere costituisce il presupposto necessario a termini di legge ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo.
Alla Commissione spettano inoltre compiti di vigilanza e di controllo successivi per accertare il permanere degli standard di sicurezza verificati.
Sono sottoposti alle verifiche della Commissione non solo i locali di spettacolo in senso stretto (cinema, teatri, discoteche) ma anche tutte le strutture, comprese quelle precarie, nelle quali vengono svolte attività di spettacolo e/o trattenimento in senso ampio (impianti sportivi - sale mostre - sale conferenze).
La Commissione esprime il proprio parere anche in relazione alle attrazioni viaggianti ed ai percorsi sui quali vengono svolte gare motoristiche.
A seguito del parere della Commissione o della prevista certificazione tecnica sostitutiva del parere, viene rilasciata la licenza di agibilità ex articolo 80 T.U.L.P.S..
Funzioni
La Commissione Provinciale di Vigilanza (in sigla CPV) - ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - svolge i seguenti compiti:
- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.