Commercio di oggetti preziosi di propria produzione

Attività svolta da parte di artigiani orafi iscritti all’albo delle imprese artigiane – non necessità di licenza per i locali di produzione e per i locali ad essi contigui. Violazioni articolo 128 TULPS - valenza amministrativa e non
penale.

Argomenti

Tipologia di documento

  • Circolare - comunicazione - informativa

Riferimenti temporali

Data di inizio validità

01/04/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 14/05/2025 20:46

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