Descripción y contenidos
Il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento” prevede che ogni anno una quota del fondo sanitario provinciale non superiore complessivamente allo 0,5 per mille, è riservata al finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario e demanda alla Giunta provinciale l’individuazione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione degli interventi.
L'obiettivo principale del programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di soggetti pubblici o privati a struttura associativa con finalità sociali e onlus, con sede sul territorio della Provincia autonoma di Trento, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare. A tale riguardo sarà data particolare attenzione agli interventi per i quali i soggetti pubblici o privati a struttura associativa con finalità sociali e onlus si siano attivati per la raccolta di fondi finalizzati alla compartecipazione della spesa necessaria per garantire l’intervento di assistenza sanitaria in loco.