Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2097 del 9/10/2006

Marchi di prodotto previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 'Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale': estensione ai rifugi escursionisti disciplinati dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 'Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate'.

Referencias temporales

Fecha de inicio de la validez/vigor

08/10/2006

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