Concessione finanziamento annuale scuole infanzia equiparate

Gli Enti gestori scuole equiparate ogni anno devono presentare domanda di concessione del finanziamento per la gestione dell’attività didattica per l’anno scolastico successivo L.P. 13/1977e ss.mm.

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Descripción y contenidos

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51 della Legge Provinciale 21 marzo 1977, n.13, gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia equiparate devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno la domanda di concessione del finanziamento per lo svolgimento dell’attività didattica riferita all’anno scolastico successivo.

Allegato 1) Costi personale Domanda finanziamento scuole dell'infanzia equiparate (File vnd.ms-excel 42,00 kB)
Allegato 1) Costi personale Domanda finanziamento scuole dell'infanzia equiparate (File pdf 20,02 kB)
Allegato 2) Dati struttura utilizzo ascensori Domanda finanziamento scuole dell'infanzia equiparate (File pdf 101,70 kB)
Allegato 3) Dichiarazione sostitutiva ascensori montacarichi piattaforme Domanda finanziamento scuole dell'infanzia equiparate (File pdf 130,25 kB)

Referencias temporales

Fecha de inicio de la validez/vigor

03/02/2026

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Última actualización: 04/02/2026 17:04

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