Ricorso al difensore civico del richiedente l'accesso civico generalizzato

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6, art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l’ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

Temas
Administración Pública
Tipo de documento
Módulo

Referencias temporales

Fecha de inicio de la validez/vigor

22/06/2023

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Última actualización: 07/08/2025 14:28

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