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L'articolo 22 comma 1 della l.p. n. 15/2015 prevede la predisposizione e la cura di un registro informativo delle relazioni, comunque denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP per la realizzazione di interventi in aree con penalità.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della l.p. n. 15/2015, disciplina il presente registro informativo delle relazioni, comunque denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione di interventi in aree con penalità.Il registro consente la localizzazione degli interventi urbanistici o edilizi previsti, l'indicazione del professionista incaricato, le conclusioni delle relazioni in ordine alla compatibilità degli interventi, il riferimento al parere o al provvedimento finale. Il registro consente la consultazione della relazione.