L’articolo 18 sexies della Legge Provinciale 5 settembre 1991, n.22, come introdotto con l’articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16, prevede per i comuni soggetti alla relativa disciplina, l’obbligo di annotazione nel libro fondiario della destinazione a residenza ordinaria di nuovi alloggi, realizzati anche mediante cambio d’uso con o senza opere, a cura del Comune ed a spese del titolare della concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività.