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L'articolo n. 12 dei Criteri attuativi della L.p. 15/2007 (Disciplina delle Attività culturali) stabilisce che prima dell’adozione del provvedimento conclusivo dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi, possono essere assegnati acconti sui contributi nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio ed in misura comunque non superiore al 50% delle assegnazioni disposte per l’anno precedente, secondo le modalità previste dall’art. 9 bis della L.p. 14 settembre 1979, n. 7.
L’erogazione dell’acconto assegnato di cui al paragrafo precedente, è disposta su richiesta di fabbisogno, subordinatamente alla verifica del regolare svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario.