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Il beneficiario può chiedere la liquidazione dell'acconto, in base a quanto previsto dall'art. 8 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 del 27 novembre 2020, utilizzando l'apposito modulo da inviare alla casella di posta certificata serv.turismo@pec.provincia.tn.it, scegliendo una delle seguenti modalità alternative.
1) ACCONTO: potrà essere liquidato un acconto nel limite del 50% dell’importo concesso, previa presentazione di:
- dichiarazione di inizio attività a firma del legale rappresentante;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa (la polizza assicurativa deve essere rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni) pari all’importo dell’acconto;
2) ACCONTO PER STATI DI AVANZAMENTO: potranno essere liquidati acconti, al massimo per due stati di avanzamento delle iniziative realizzate. L'entità degli acconti è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo concesso. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione di inizio attività a firma del legale rappresentante;
- riepilogo delle spese sostenute, comprensivo di IVA laddove la medesima costituisca un costo non recuperabile, corredato dalla dichiarazione che le medesime afferiscono esclusivamente al progetto di ricerca, firmato dal legale rappresentante. Nel caso di acquisti di strumentazione e attrezzature di analisi e mediche, non utilizzati per tutto il loro ciclo di vita, documentazione comprovante la misura ed il periodo in cui sono stati utilizzati per l’iniziativa finanziata;
- copia delle fatture e documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino beneficiario, numero, data o anno del documento di spesa
Nei casi in cui il contributo è stato concesso ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e s.m., è necessario presentare anche:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l'impresa non versa in stato di difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (oppure non essere stata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma esserlo diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021).