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A garanzia di un progetto di bonifica ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 è fatto obbligo presentare una garanzia in forma di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo fissato nel documento di approvazione del progetto di bonifica. Detto importo è pari al 30% del valore totale della bonifica, come fissato dal comma 4 dell'art. 102 quater del TULP, e viene incassato e utilizzato dalla Provincia in caso di mancata esecuzione del progetto approvato al proponente.